Aree idonee Puglia

DISEGNO DI LEGGE REGIONE PUGLIA N. 222 DEL 23/10/2024

Premesso che

le fonti rinnovabili servono per la decarbonizzazione (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ll dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) e la Regione dovrebbe opporsi a nuove infrastrutture di gas metano come il raddoppio del TAP o il Matagiola Manampola

Premesso che

– la legge N.222 del 23/10/2024 non precisa quali siano gli impianti di “fonti rinnovabili” soggette alla legge: se solo eolico e solare, oppure se vanno ricomprese anche altre fattispecie, come gli impianti di biomasse, citati all’art. 3 del disegno di legge.

­­ à la legge regionale deve limitare il suo ambito di applicazione delle aree idonee solo per impianti di produzione di energia eolica e solare e non anche a gli impianti di produzione di biometano che integrano gli elementi di priorità di cui all’articolo 5 del Regolamento regionale 14 luglio 2008, n. 12 (“Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse”).

Si evidenziano le seguenti criticità sull’uso delle rinnovabili, considerando solo la produzione eolica e solare di energia, come da premessa:

Aspetti

  1. Aspetti generali

– Con il disegno di legge bisognerebbe incentivare e favorire in particolare  le comunità energetiche e l’autoproduzione, purtroppo solo accennate nel disegno di legge, in modo che ogni famiglia e impresa si possa produrre la propria energia con le comunità energetiche, impianti fotovoltaici, accumuli di energia elettrica per autoconsumo, con incentivi – anche a fondo perduto – destinati a cittadini, Comuni, imprese, privati ed enti regionali. Dovrebbero perciò essere incluse da questa normativa nelle aree idonee gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all’autoconsumo ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021, gli impianti ricadenti nelle comunità energetiche di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

– La nuova legge regionale ammette troppe eccezioni anche nelle aree non idonee: sarebbe da incoraggiare una moratoria di 18 mesi, come  predisposta dalla Regione Sardegna, alla realizzazione di tutti i nuovi impianti di energie rinnovabili per essere compatibili con la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente in questo schema di disegno di legge e gli impianti in corso di autorizzazione, o che hanno già ottenuto un’autorizzazione ma non hanno iniziato i lavori, non dovrebbero essere realizzati con una moratoria se l’area prevista nel progetto non è ritenuta idonea, invece di lasciare libera scelta alle aziende se aderire o no alla nuova legge.

– Il disegno di legge poi dovrebbe combattere la speculazione di piccole società con capitali sociali di poche migliaia di euro che presentano progetti dal valore di centinaia di migliaia di euro per queste piccole società, queste società dovrebbero presentare una polizza fideiussoria almeno del valore dell’impianto per la fase di smantellamento e una corretta dismissione a fine vita dell’impianto.

– Nella realizzazione e manutenzione delle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti (art. 4) poi, queste opere dovrebbero tener conto dei vincoli paesaggistici e ambientali e non essere realizzati neanche con condotte interrate in aree non idonee.

– Per le aree non idonee, la fascia di rispetto dal perimetro dei predetti beni pari a 500 metri per gli impianti fotovoltaici e 3 chilometri per gli impianti eolici è, sinceramente, troppo modesta:

– per le aree idonee di impianti eolici offshore, si chiede che siano collocati non a 12 miglia, ma nella fascia tra le 30 e le 40 miglia, date le peculiarità paesaggistiche e naturalistiche della costa pugliese.

– L’art. 4 sottolinea la funzione costituzionale  del Ministero dei Beni Culturali , ma poi recita che l“l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante”.

à il Ministero dei Beni Culturali per la sua funzione costituzionale deve poter esprimere un suo parere vincolante, come da normativa esistente nazionale, comprese le sue estensioni locali, circa i nuovi progetti di rinnovabili e le sue valutazioni.

– Per il cosiddetto agrivoltaico, gli impianti dovrebbero avere soluzioni costruttive in elevazione con altezza minima non inferiore a 2 metri dal suolo, tali da garantire la continuità dell’attività colturale e pastorale e l’intero e permanente utilizzo della superficie agricola utile. Gli impianti agrivoltaici con soluzioni costruttive in elevazione devono avere una dimensione massima di 10 Mwp a servizio di aziende condotte da titolari aventi la qualifica di coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP). Le aziende agricole devono essere residenti sul territorio pugliese.

  1. Aspetti progettuali

Impianti fotovoltaici:

– Bene che la norma, in primo luogo, fa salvo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 15 maggio 2024, n. 63,  che fissa il divieto alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle zone classificate come agricole dai vigenti piani urbanistici, con la finalità specifica di” preservare” tali terreni alla sola coltivazione. Anche se proprio a giugno 2024 è sorto sulla superstrada Brindisi Taranto, di fronte all’uscita di Restinco, un grosso impianto fotovoltaico nuovo in un campo che prima era coltivato a carciofi.

– Bene gli impianti con moduli collocati a terra funzionali alle Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.).

– Invece è dubbio la collocazione a terra degli impianti rientrati in progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”) o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (“PNC”) in quanto si tratta quasi sempre di grossi impianti gestiti da multinazionali non solo italiani. Per questi impianti la procedura resta di competenza del MASE, perciò la Regione così non ha nessun potere decisionale e tutto il disegno di legge in questione sulle “aree idonee” diventa inefficace. Invece anche gli impianti PNRR e PNC devono essere collocati solo nelle aree idonee individuate dalla Regione. Per assurdo, se una società propone al MASE via finanziamento PNRR un parco fotovoltaico sui terreni agricoli intorno ai trulli di Alberobello, la Regione potrebbe solo dare in sede di VIA un parere negativo, che però non sarebbe vincolante.

– Negativo il nostro parere anche sugli impianti agrivoltaici a terra come affrontato dalla legge: non sono fissati limiti, tipo dove questi pannelli saranno collocati all’interno dell’azienda agricola: se su superficie edificata, tipo stalle, capannoni, edifici, va bene, ma non su terreni agricoli. Il disegno di legge non specifica nulla in merito.

– Negativo anche il parere sulla valutazione dei progetti, che deve tenere conto delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa, ammorbidendo così ulteriormente i vincoli che si vogliono imporre sulle aree idonee.

– Positivo il parere di non considerare aree idonee i beni culturali e le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali, nonché le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza. Oltre a queste aree, la Regione dovrebbe  individuare come non idonee altre aree ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali.

  1. Aspetti programmatici

– Molto negativo, il fatto che la Legge di conversione ha sostituito il secondo comma dell’art. 5 del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, che introduce un regime transitorio dettagliato, in forza del quale il divieto in questione non si applicherà ai progetti per cui, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, togliendo di fatto il controllo su oltre 700 progetti in giacenza presso il MASE che hanno già presentato una VIA.

Il rischio inoltre è, che in vista del regime transitorio dettagliato, le società presentano in questo periodo di 120 giorni di assenza di limiti sulle aree idonee, altri migliaia di progetti, rendendo inutile cosi tutta la disciplina in oggetto e perpetuando nel vuoto legislativo la collocazione di questi progetti in qualsiasi area a disposizione senza tenere conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici.

  1. Aspetti ambientali

– Tra le aree idonee, l’art. 3 punto f) cita “f) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano che integrano gli elementi di priorità di cui all’articolo 5 del Regolamento regionale 14 luglio 2008, n. 12 (“Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse”).”

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell’art. 24, comma 7 e dell’art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

14 novembre 2024

Angelo Gagliani

Michele Carducci