I sottoscritti Prof. Michele Carducci, in qualità di rappresentante della Rete Legalità per il Clima e Angelo Gagliani, in qualità di rappresentante della Campagna Nazionale Per il Clima Fuori dal Fossile
PRESENTANO
ai sensi del d.lgs.152/2006, le seguenti osservazioni:
- Carattere antiscientifico della decisione, violazione dei principi ambientali del diritto UE, violazione degli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana
Com’è noto e acclarato dalla migliore scienza disponibile, il gas di origine fossile non è un ponte, ma un muro per la transizione verso l’uscita dall’emergenza climatica, tanto che il suo impatto sul sistema climatico, considerato appunto il poco tempo a disposizione per porre fine all’emergenza (2021-2040, secondo l’ultimo AR6 dell’IPCCC) risulta ormai analogo a quello del carbone.
Uno studio recente, The New Gas Boom di Global Energy Monitor, evidenzia i rischi dei massicci investimenti previsti per potenziare la produzione e l’utilizzo di carburanti tradizionali, concentrando la sua analisi sulla futura espansione delle infrastrutture dedicate al gas naturale liquefatto (LNG)
Questo significa che la nuova infrastruttura si pone in contrasto non solo con le migliori acquisizioni della scienza ma con l’intero diritto europeo sulla tutela ambientale e climatica in emergenza.
Infatti, con l’iniziativa in oggetto:
– risulta in violazione la Dichiarazione di emergenza climatica della UE, la quale definisce l’emergenza climatica una “minaccia” da eliminare “prima che sia troppo tardi” attraverso “un’azione immediata e ambiziosa per limitare il riscaldamento globale a 1,5 ºC ed evitare una massiccia perdita di biodiversità” e riconosce che si debba agire “in base alla scienza” e nella considerazione di tutti i Report dell’IPCC, i cui risultati sono dichiarati ““esaustivi sugli effetti dannosi dei cambiamenti climatici”;
– risulta in contrasto con il principio di integrazione e quello di non regressione, desumibili dai Trattati europei, nella parte in cui si stabilisce che qualsiasi azione e decisione in materia ambientale, materia di concorrenza ripartita fra Stato e Regioni, si debba sempre e solo mirare al miglioramento della qualità dell’ambiente e della salute e non invece al loro deterioramenti;
– risulta in violazione con il principio DNSH – “Do No Significant Harm”, dato che non fornisce alcuna evidenza, scientificamente fondata, accessibile e verificabile, che l’attività promossa miri alla mitigazione climatica e non rechi danni significativi agli obiettivi ambientali di eco-sostenibilità definiti dalla normativa europea (Regolamenti nn. 2020/852-2021/241-2021/1119;
– ne deriva che anche le attività economiche e di impresa, conseguenti all’iniziativa in oggetto, opereranno in violazione delle c.d. “garanzie minime di salvaguardia”, previste come vincolanti dall’art. 18 del Regolamento n. 2020/852;
– di conseguenza, la decisione in oggetto e le attività connesse si porranno in contrasto con l’equazione dell’emergenza climatica, assunta dalla migliore scienza come verifica di sostenibilità e non dannosità della gestione dei tempi di emissione di gas serra rispetto ai tempi termodinamici di destabilizzazione del sistema climatico per la concentrazione sempre dei gas serra (c.d. formula di Lenton et al.);
– sicché l’iniziativa in oggetto risulta antiscientifica, in contrasto con i principi ambientali europei e persino incostituzionale, dato che prescinde dai nuovi obiettivi, vincoli e limiti dettati dai riformati artt. 9 e 41 della Costituzione e dalla Risoluzione ONU, votata anche dall’Italia, che riconosce il diritto umano universale a un ambiente sano.
- La presunta emergenza gas e inutilità del progetto, visto l’avvio dell’impianto nell’inverno 2024
Considerando il calo dei consumi di gas e che l’emergenza gas riguarda principalmente l’approvvigionamento per questo inverno 2022 e gli stoccaggi, questo ulteriore gas prodotto dalla FSRU di Ravenna sarà pronto nell’inverno 2024, perciò non si capisce come “il Progetto risponde alla richiesta del Ministro della Transizione Ecologica di incrementare rapidamente la capacità di rigassificazione nazionale, attraverso l’installazione di unità FSRU” (Istanza SNAM pag. 2): incrementare “rapidamente” in due anni e mezzo? L’emergenza gas e la riduzione dei consumi prevista dalla UE e firmata dall’Italia al 7% termina a dicembre 2023, con l’impianto di Ravenna che verrà messo in funzione addirittura un anno dopo l’emergenza dichiarata.
- La presunta emergenza gas e impegno UE che il nostro Governo ha appena sottoscritto per la riduzione dei consumi del gas del 7%.
I 5 miliardi di mc annui di gas che la FSRU di Ravenna, (che non sono più “equivalenti a circa un sesto della quantità di gas naturale oggi importata dalla Russia”), dovrebbe portare in rete dall’autunno 2024 corrispondono esattamente a quel 7 % di riduzione dei consumi firmata qualche giorno fa come impegno dal Governo italiano in sede UE. E considerando comunque il calo dei consumi di gas, questo ulteriore gas prodotto dalle FSRU di Ravenna non sarà pronto nell’emergenza inverno 2022, ma nell’inverno 2024, ed è un gas molto più caro di quello dei vecchi contratti dei gasdotti e nel 2024 non ci dovrebbe perciò servire come gas in più. Guardando poi gli ultimi dati MISE sulle importazioni di gas, vediamo addirittura un aumento del 400% del gas esportato dal nostro sistema, cioè un surplus di gas, altro che emergenza. E considerando gli extraprofitti delle società di trasporto e distribuzione del gas dell’ultimo anno, il nuovo impianto di Ravenna sembra solo un’ulteriore occasione di extraprofitti per SNAM e i distributori di gas e che non ci sia nessuna reale emergenza gas che giustifichi la non assoggettabilità a VIA del progetto.
- L’enormità e la complessità delle opere da realizzare e durata di 25 anni rispetto alla dichiarata emergenza attuale: si tratta di un investimento a lungo termine, perciò da assoggettare a Valutazione d’Impatto Ambientale.
L’istanza prevede, “nell’emergenza gas e nell’incremento rapido della capacità di rigassificazione” un periodo di attività di 25 anni dell’impianto. Un periodo lungo che non giustifica così né la mole di opere da realizzare in mare e per i gasdotti né l’emergenza e l’assenza di VIA del progetto. Si tratta di un normale progetto di rigassificatore con annesso gasdotto che andrebbe assoggettato a normale procedura di valutazione.
- Economicità attuale dell’opera e sua proiezione a 25 anni sul costo delle bollette
L’acquisto delle due FSRU da parte di SNAM, la Golar Tundra per Piombino e la BW Singapore, disponibile da novembre 2023 per Ravenna, per un totale di circa 700 milioni di euro, è una operazione scaltra interamente decisa e pagata dalla società per azioni SNAM e il cui rischio d’investimento deve ricadere sulla società e non sulla collettività, col fondo garanzia emesso dallo Stato proprio su tali acquisti. E puntare sul GNL per 25 anni con gli attuali prezzi TTF Amsterdam proprio del GNL a 300 € a MWh non sembra un investimento conveniente. E ci condanna a pagare a 300 € il 5-10% del gas che consuma l’Italia, mentre quello che arriva dai gasdotti con contratti ventennali viene acquistato dai 15 ai 40 € al MWh (fonte MISE). In tempi di emergenza non di gas, ma di bollette, tutto l’investimento SNAM sembra essere indirizzato alla realizzazione di ulteriori extraprofitti privati, e su cui SNAM non sta neanche pagando la misera tassa del 25% imposto dal Governo Draghi.
Come non è stato economico comprare le due FSRU a prezzi esagerati in tempi di altissima domanda internazionale con la scusa che possono essere poi rivenduti a fine emergenza: chiaramente a fine emergenza le FSRU saranno svalutate come prezzo di realizzo e la minusvalenza sarà scaricata sulla collettività. La soluzione poteva essere l’affitto delle navi, come fatto dal Governo tedesco in maniera più intelligente.
- L’opera vincola l’Italia all’utilizzo del gas per altri 25 anni contro tutti gli impegni di riduzione delle emissioni assunti in sede internazionale e il problema dell’eventuale decommissioning anticipato.
Un investimento per SNAM di 25 anni si ammortizza per quella durata. Perciò alcune affermazioni che dicono che una FSRU si ferma quando si vuole e si rivende, sono false. Perché restano comunque tutte le opere connesse: piattaforma offshore, gasdotto sottomarino e 34 km di gasdotto intorno a Ravenna di 36 pollici, PIL , PDE e aree trappole. Non è previsto un decommissioning anticipato per fine emergenza.
- Il progetto dal costo di diverse centinaia di milioni di euro è presentato da Snam FSRU Italia S.r.l., cap. soc. di 10 mila euro, non da Snam S.P.A.
L’istanza è presentata da una società a responsabilità limitata con capitale sociale di 10.000 €, anche se soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A. La stessa società srl ha presentato anche l’istanza per il progetto FSRU di Piombino, sempre garantito dallo stesso capitale sociale, cioè 10.000 €. E’ un fatto meramente contabile? Chi pagherà l’assicurazione sul rischio di incidente dell’intero impianto e gasdotto sia di Piombino che di Ravenna? Quali le coperture finanziarie e le responsabilità di questa società a r.l.? Quali le responsabilità di SNAM?
- Si chiede il rispetto della Direttiva Europea 2014/52/UE, non si può prescindere dal coinvolgimento del pubblico per le grandi opere.
Una semplice consultazione pubblica senza una valutazione d’impatto ambientale in cui una commissione tecnica valuta le osservazioni del pubblico e chiede delle prescrizioni, rende la consultazione un mero atto per assicurarsi formalmente “una proficua e costruttiva collaborazione con il territorio … potrà garantire la realizzazione del progetto negli interessi dei cittadini e del paese”. Parole propagandistiche, ma fuori luogo, visto le manifestazioni e le opposizioni al progetto provenienti da tutti gli ambiti civili e sociali di Ravenna e del territorio.
- Il progetto interessa direttamente i seguenti Siti Rete Natura 2000 e le Aree Naturali protette
– l’area contigua della Riserva Statale EUAP0069 “Pineta di Ravenna”
– l’area EUAP0181 Parco regionale Delta del Po
I lavori di scavo previsti secondo il cronogramma consegnato, coincidono proprio con i periodi di svernamento di molte specie animali svernanti citate anche nel SIA. Difficile credere che tali lavori di scavo non disturbino in modo irrimediabile la fauna del luogo senza strumenti di attutimento del suono, non previsti per i lavori nelle area di riserva. Non sono specificati gli strumenti per non impattare l’ambiente protetto durante i lavori. Non è specificato l’impatto di sversamento di cloruri e acqua calda oltre i 7 gradi della temperature del mare risultanti dalla rigassificazione sugli habitat marini.
- Il progetto è delimitato dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) 2020 come “Area Superamento PM10”.
L’area della Pianura Est (codice IT0893) del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) dell’Emilia-Romagna è soggetta all’attenzione della concentrazione dei PM10. I methane leakage (perdite di metano) sia in mare che lungo il gasdotto aumentano la concentrazione di gas climalteranti e di polvere sottili in area. I methane leakage, normati da direttive UE come effetto cumulativo nei monitoraggio, non è considerato sufficientemente nello studio SNAM come effetto cumulativo.
- Il gasdotto ricade in “Area di potenziale allagamento” (Classe P2)
Il progetto del gasdotto ricade in “Area di potenziale allagamento” (Classe P2), con possibili smottamenti e spostamenti del terreno in cui è posizionato il gasdotto onshore, non sufficientemente considerato nel SIA.
- Parte della zona progettuale ricade in aree vincolate da Art. 10 del Titolo III del Piano “Distanze di rispetto dai corpi idrici”.
Tutta la zona di scavo del gasdotto è soggetta a rischio idrogeologico. Non ci sono prescrizioni nel SIA riguardo intercettazioni accidentali di falde e loro ripristino. Non sono specificate le tecniche di attraversamento di corsi d’acqua, falde e fiumi.
- Il progetto interferisce con gli “Strumenti di Tutela Nazionali” (Doc. No. PG-SN-D-35203):
Sono tante le aree di notevole interesse pubblico, non sufficientemente considerate singolarmente per specificità dell’area, ma da una generica regola che “La scelta del metodo più appropriato (TOC, DC o MT) dipende dalle condizioni geomorfologiche del sito”, Rel. Amb. Progetto, pag. 39.
- Area di notevole interesse pubblico Pialassa Pombone, tutelata ai sensi del D.Lgs. 42/04 art. 136;
- Area di notevole interesse pubblico Zona paesistica Sud fra Savio e i Fiumi Uniti, tutelata ai sensi del D.Lgs. 42/04 art. 136;
- 142 – aree tutelate per legge:
- i territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia
- Fasce fiumi, torrenti e corsi d’acqua (150 m)
- Boschi e foreste tutelate
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142 lettera “f”), Parco del Delta del Po.
- Il progetto interferisce con Aree a Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/23)
Non sono considerati, principalmente vicino alla fascia costiera, le possibili intercettazioni di falde acquifere o loro deviazione. Non ci sono prescrizioni riguardo all’eventuale ripristino di tali danni.
- Si evidenzia che il progetto in esame ricade nelle seguenti Unità di Paesaggio (UdP, identificate nella Tavola 1 del PTCP):
- UdP 6 “Della Costa Nord”;
- UdP 8 “Bonifica della Valle Standiana”;
- UdP 11 “Delle Ville”;
- UdP 10 “Delle Terre Vecchie”;
- UdP 4 “Bonifica Valle del Lamone”.
- Il progetto interessa nell’area costiera un’“Area di tutela delle potenzialità archeologico – Zona 3 e zona 4”.
- Proprio per preservare rischi di impatti ambientali dei punti 9 fino a 16 è necessaria una procedura normale di Valutazione di Impatto Ambientale con la possibilità per Enti e Associazioni di richiedere prescrizioni vincolanti per SNAM e di essere gli enti responsabili del controllo su tali prescrizioni.
- Scavo del micro tunnel e rischio inquinamento e disastro ambientale per i materiali usati.
Come da inchiesta della procura di Lecce sui lavori di scavo del micro tunnel a San Foca per il gasdotto TAP, dove sono stati utilizzati materiali pericolosi e inquinanti durante lo scavo causando un disastro ambientale proprio nella zona di scavo del micro tunnel a San Basilio.
- Mancata analisi nella documentazione presentata dell’impatto ambientale in mare causato dalla posa dei tubi e paranco lati su Poseidonia e habitat marino protetto.
Nel progetto è considerato solo il rilievo topografico e la bonifica bellica del fondo marino interessato dagli 8.5 km del gasdotto offshore, ma non è stato presentato uno studio sulla diffusione su tali fondali della Poseidonia, specie protetta ai sensi della Direttiva Habitat 92/43 CEE (habitat prioritario 1120) perchè specie importante per l’habitat sottomarino e costiero e presente lungo la fascia costiera romagnola.
- Sono previste 69 aree di lavoro per il solo gasdotto onshore, non sufficientemente dettagliate nel progetto.
69 cantieri e aree di lavoro hanno un forte impatto ambientale, non escludibile via decreto.
- Mancata progettazione tecnica dettagliata per tutti gli attraversamenti del gasdotto.
“La scelta del metodo più appropriato (TOC, DC o MT) dipende dalle condizioni geomorfologiche del sito”, Rel. Amb. Progetto, pag. 39. Non si possono costruire 32 km di gasdotto senza avere un piano e una mappatura dettagliata del percorso del gasdotto e l’attraversamento dei punti sensibili. Questo progetto non può avere carta bianca su tali decisioni tecniche impattanti.
- Tutte la Stime degli Impatti Ambientali e Misure di Mitigazione risultano naturalmente “trascurabili o bassi”.
Secondo il proponente SNAM srl e in mancanza di confronto in sede VIA con gli enti preposti a tali controlli: “tutti i progetti esclusi dalla VIA, in quanto gli impatti da essi potenzialmente generati sono stati ritenuti trascurabili o comunque non significativi”, Rel. Amb. Pag. 61.
à dovrebbero essere una Commissione Tecnica di Valutazione e gli Enti preposti a esprimere tale valutazione che esclude l’applicazione della normale procedura di Valutazione degli Impatti Ambientali, e non SNAM.
- Manca il riferimento dell’ente di controllo per ogni impatto ambientale e dell’esecuzione delle prescrizioni che scaturiscono dalla valutazione dell’impatto ambientale.
- Le attività di monitoraggio degli impatti ambientali devono essere svolti da enti pubblici preposti dalla legge e non da SNAM (Rel. Amb. Progetto, pagg. 62 e seguenti).
- La localizzazione della FSRU e del gasdotto vicino a un porto ad alta intensità di traffico e in zona SIN inoltre va contro la Direttiva Seveso III e le disposizioni del D.Lgs 105/2015 sugli impianti ad alto rischio di incidente rilevante
Ci sono attualmente diversi impianti a rischio d’incidente rilevante a Ravenna da considerare per l’effetto cumulativo della Seveso III. La sola localizzazione della FSRU all’imbocco del porto trafficato continuamente da metaniere, ad alto rischio di collisioni con tutto il traffico civile e commerciale, rende quanto mai pericolosa la gestione della sicurezza nel porto. Ancora di più lo è l’installazione di oltre 32 km di gasdotti che circondano completamente il SIN, la zona industriale e la città di Ravenna. La questione dei rischi di incidente rilevanti andrebbe approfondita nel progetto.
- Rischi da eventi naturali estremi (trombe d’aria, alluvioni, tempeste e terremoti)
Sono sempre più diffusi gli eventi naturali estremi soprattutto sulla costa romagnola. La FSRU, in previsione di questi eventi verrebbe sganciata dalla piattaforma o vi rimarrebbe? Il SIA non prevede tale eventualità, sempre più ricorrente invece, come gli eventi degli ultimi giorni in tutta Italia. Inoltre non è previsto uno studio approfondito sulla sismicità del territorio per quanto riguardo i 32 km di gasdotto, dopo il terremoto del 31 maggio 2012.
Conclusione
I trattati firmati dall’Italia a livello internazionale obbligano il Governo a una riduzione delle emissioni climalteranti, di cui il metano è il più impattante a breve periodo, e a un’uscita dall’uso dei fossili (decarbonizzazione). In ogni caso non si può escludere dal procedimento di assoggettabilità a Valutazione d’Impatto Ambientale un’opera complessa con 42 km di nuovo gasdotto da costruire, che circonda l’intera città di Ravenna, con la presenza di tanti vincoli naturalistici, ambientali, idrologici e in vicinanza di molti impianti a rischio di incidente rilevante, senza neanche applicare la direttiva Seveso III. La procedura abbreviata non è giustificata da nessuna emergenza, visto la durata di 25 anni del progetto e l’entrata in funzione tra due anni e mezzo. Tutta la procedura abbreviata, per sua definizione, non garantisce una valutazione degli impatti ambientali adeguata.
Come non è assicurata adeguatamente la consultazione del pubblico imposta dalla Direttiva Europea 2014/52/UE in particolare nel caso di non assoggettamento alla Valutazione d’Impatto Ambientale.
Pertanto, se si insisterà sulla decisione proposta, si consumerà non solo un illecito civile, nello specifico per violazione degli artt. 2043 e 2050 Cod. civ., ma anche un illecito europeo e costituzionale, giustiziabili nelle sedi competenti.